TARGHE DI PROVA UNA ETERNA ODISSEA
7 Marzo 2021Rinnoviamoci!
17 Novembre 2021E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 217 del 10 settembre il Decreto Legge 10 settembre 2021, n.121 che conferma quanto avevamo già abbondantemente spiegato negli articoli precedenti. Una volta convertito in Legge, dovrà essere implementato il Decreto Presidenziale 474/2001. Alleghiamo un estratto di quanto riportato sulla Gazzetta Ufficiale.
Estratto della Gazzetta Ufficiale
- L’autorizzazione alla circolazione di prova di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, puo’ essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli gia’ muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o del certificato di circolazione di cui all’articolo 97 del predetto decreto legislativo, anche in deroga agli obblighi previsti dall’articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento. Ai fini della circolazione di cui al primo periodo, resta comunque fermo l’obbligo di copertura assicurativa da parte del titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilita’ civile verso terzi. Dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, risponde, ove ne ricorrono i presupposti, l’assicuratore dell’autorizzazione alla circolazione di prova.
- Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all’aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, anche al fine di stabilire le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in ragione del tipo di attivita’ esercitata e del numero di addetti
Anche per oggi è tutto, speriamo di esservi stati ancora una volta d’aiuto e vi ricordiamo che, se avete bisogno di qualsiasi chiarimento potete contattarci ai recapiti riportati nel seguente link.