Bollo Auto: sospensione bolli in Emilia Romagna, cosa cambia?
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23 Febbraio 2021Esenzioni concessionarie che entreranno in vigore con il nuovo anno, ecco tutto quello che devi sapere
Eccoci tornati per un nuovo appuntamento con il vostro blog a tema automobilistico preferito, l’argomento di oggi riguarda ancora una volta i bolli ma stavolta in un ambito molto più particolare ovvero le esenzioni concessionarie. La Regione Emilia-Romagna con la Legge Regionale del 29 dicembre 2020, strettamente collegata alla legge regionale di stabilità per il 2021, ha introdotto una novità in materia di tassa automobilistica regionale.
Questa legge non riguarda altro che una semplificazione della procedura della trasmissione degli elenchi dei concessionari auto, riducendo gli adempimenti burocratici legati alla minivolturazione a cui sono ad oggi tenuti i soggetti abilitati al commercio di veicoli per ottenere l’interruzione del pagamento dei bolli riguardo ai veicoli acquisiti per la rivendita.
Che cos’è la Minivoltura e il perché dell’esenzione del bollo
Sia chiaro che la minivoltura è l’atto necessario per poter accedere poi all’ esenzione del bollo dei veicoli acquisiti per la rivendita e con questa norma, si ritiene anche che la minivoltura assolva la funzione di comunicazione dei veicoli da esonerare dal pagamento del bollo nel periodo in cui i suddetti veicoli rimangono in giacenza al rivenditore.
Tutto questo cambia e diventa realtà a partire dal 1 gennaio 2021, da questo momento in poi, quindi, viene meno per i rivenditori di veicoli l’obbligo di comunicazione degli elenchi quadrimestrali dei beni acquisiti per la rivendita. Chiariamo che rimane dovuto il diritto fisso riguardo ad ogni mezzo.
La data di sottoscrizione dell’atto di proprietà e la data di annotazione della formalità al PRA con minivolturazione assolvono due diverse funzioni: la prima attesta la data di decorrenza della titolarità del veicolo mentre la seconda la data di pubblicità del titolo e la trascrizione di tale formalità assolve i rivenditori dalla comunicazione dei veicoli da esonerare dal pagamento.
Per rendervi le idee ancora più limpide vi riportiamo che, per i mezzi acquistati per la rivendita il 1 quadrimestre, l’atto di vendita deve essere autenticato entro il 30 di Aprile e trascritto entro il mese di Maggio. Per i mezzi acquistati durante il 2 quadrimestre deve essere autenticato entro il 31 di Agosto e trascritto entro il mese di settembre, mentre per il 3 quadrimestre si parla di autenticazione entro il 31 Dicembre e di trascrizione entro il mese di gennaio dell’anno seguente.
Rimane l’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica per i mezzi di prima iscrizione, compresi i veicoli immatricolati di proprietà dei rivenditori a km zero.
Possiamo chiudere quest’argomento che a prima vista sembra così banale ma allo stesso tempo così complicato, dicendo che, per i mezzi dichiarati beni strumentali, l’unico modo che un rivenditore ha per metterli in esenzione è fare una minivolutura a se stesso, dichiarandolo bene per rivendita. Lo stesso processo va attuato per i veicoli a noleggio senza conducente, ovvero sempre tramite una minivoltura fatta al rivenditore stesso.
Per chiarimenti e qualsiasi tipo di domande potete contattarci ai recapiti riportati nel seguente link: CONTATTI