90 anni di Amerigo Vespucci: “Non chi comincia ma quel che persevera”
23 Febbraio 2021Targhe di prova aggiornamenti
12 Settembre 2021Torniamo sull’argomento dopo il post del 3 settembre scorso sollecitato da diversi clienti che debbono scontrarsi quotidianamente con i controlli su strada delle Forze dell’Ordine. Riprendiamo pertanto dalla fatidica Sentenza della Cassazione, poiché sempre più spesso in sede di controllo viene contestata la mancanza di copertura assicurativa.
Come già scritto nel post precedente la Sentenza in questione essendo una Sentenza di rinvio e non a Sezioni Unite, costituisce precedente giurisprudenziale ma non fa Legge, facendo stato solo tra le parti in giudizio. Se vogliamo comunque entrare nel dettaglio della Sentenza, (mi farebbe piacere che venisse letta integralmente da chi crea panico nel settore) si fa riferimento specifico all’utilizzo da parte dell’officina di riparazione su un veicolo già coperto da Responsabilità Civile stabilendo che: “nell’ipotesi in esame, in cui un veicolo munito di carta di circolazione, regolarmente targato e quindi coperto dalla ordinaria assicurazione della responsabilità civile, venga posto in circolazione con l’apposizione di una targa prova, sovrapposta a quella ordinaria, troverà applicazione la garanzia del veicolo.”
Sulla questione il Ministero dei Trasporti resta favorevole all’utilizzo della Targa di Prova per veicoli già immatricolati come previsto dal DPR 474/2001, tuttora unica fonte normativa di riferimento. Al contempo, il Ministero degli Interni alla luce delle ultime Sentenze della Cassazione è di parere contrario. Nella controversia in essere ovviamente chi ne fa le spese sono i professionisti del settore che corrono il rischio di venire sanzionati. Alla luce di tutto ciò, il Ministero degli interni ha emanato una nota del 30/05/2018 dove chiede espressamente alle Forze dell’Ordine di soprassedere a sanzioni per l’utilizzo della Targa di Prova, con preghiera di darne informazione anche alle Prefetture e alle forze di Polizia locali, in attesa del parere del Consiglio di Stato, nota tuttora in vigore.
Per dovere di informazione già da tempo è stato avviato l’iter di modifica del DPR474/2001 al fine di chiarire definitivamente il corretto utilizzo da parte degli operatori della TARGA DI PROVA, che però ha un percorso legislativo ancora molto lungo.
Targhe di prova, i nostri consigli e considerazioni tecniche
Vorrei ora dare un piccolo consiglio nel caso fosse contestata la mancata copertura assicurativa del veicolo sul quale è apposta regolare TARGA DI PROVA munita di specifica assicurazione e condotto dal titolare dell’autorizzazione (o suo dipendente, o suo delegato in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell’autorizzazione. In questo caso, il rapporto deve essere dimostrato da apposito contratto di collaborazione, poiché nonostante la sopracitata nota del Ministero degli Interni capita talvolta tale contestazione.
In questo caso, è fondamentale che nel Verbale di contestazione, dove viene applicato l’art. 193 Cds per mancata copertura assicurativa, sia indicato che sul veicolo è apposta la TARGA DI PROVA nr. ___ munita di apposita assicurazione per la Responsabilità Civile con validità dal … al … Questo perché è già capitato per fortuna pochissime volte, ma in situazioni analoghe rispetto alla totalità dei casi si è risolto con la presentazione immediata di un richiesta di riesame di auto-tutela.
Anche per oggi è tutto, speriamo di esservi stati ancora una volta d’aiuto e vi ricordiamo che, se avete bisogno di qualsiasi chiarimento potete contattarci tramite i nostri recapiti: CONTATTI